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Dott.ssa Alma Zanoletti

Direttore Scientifico di Krómata

 

Dott.ssa Cristina Pendola

Referente per la Formazione di Krómata

 

​Dott. Gian Luca Bellisario​​

Referente per i Servizi Psicopedagogici di Krómata

 

Segreteria Krómata  +39 331 115 5988

 

KRÓMATA

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F.A.Q. (Frequently Asked Questions): ecco le risposte ad una serie di domande frequentemente poste in relazione al mondo pedagogico ed educativo

 

Chi è il laureato Vecchio Ordinamento in Scienze dell’Educazione?
È, per equiparazione MIUR, un Pedagogista. Per l’esattezza, egli è un Pedagogista ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233.
Attenzione! Per il vecchio corso in Scienze dell’Educazione non esiste una traduzione diretta tra Vecchio Ordinamento ed attuali Lauree Magistrali “specifiche”. C’è, infatti, un doppio passaggio dal Vecchio Ordinamento, alle Lauree Specialistiche, alle attuali Lauree Magistrali. Si è Pedagogisti, ma di fatto non c’è una corrispondenza precisa determinata da Decreto Ministeriale. Ciò significa che il percorso più simile a Scienze dell’Educazione va cercato controllando la propria classe di Diploma di Laurea di origine, per poi verificare nella Tabella di Equiparazione DL - LS - LM quale sia la voce maggiormente similare.

 

La Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) è equiparabile alla Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85)? Il laureato in Scienze della Formazione Primaria può dirsi Pedagogista?
Le due Lauree non sono equiparabili e il laureato in Scienze della Formazione Primaria non può definirsi Pedagogista, a meno che non possieda anche una Laurea Magistrale pedagogica o ad essa equiparabile.
Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) è rivolto alla formazione degli insegnanti della scuola dell’Infanzia e della Primaria. Al termine del percorso di studi, della durata di cinque anni, la Laurea ha valore abilitante per l’insegnamento nei due suddetti ordini di scuola.


Chi è il Pedagogista? Cosa fa?

Il Pedagogista è lo specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento. Si occupa di sviluppare il potenziale umano e apprenditivo lungo tutto l’arco di vita, attraverso l'osservazione, l'analisi dei bisogni educativi della persona e la strutturazione di interventi di natura pedagogica.
Il Pedagogista opera nei servizi e nei presidi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale; socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
Gli ambiti di intervento del Pedagogista sono regolamentati dai commi 594 - 595 dell'articolo 1 della Legge 205/2017 e dal comma 517 della Legge 145/2018.
Il Pedagogista è un professionista abilitato ai sensi del comma 595 della Legge 205/2017 e la sua attività professionale è disciplinata ai sensi della Legge 4/2013.
Non è previsto un esame di Stato abilitante per il Pedagogista, in quanto tutte le classi di Laurea Magistrale ed equipollenti, indicate nel testo di Legge, sono abilitanti all’esercizio della professione di Pedagogista. Il comma 595 stabilisce che la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ed equipollenti è abilitante e non occorre sostenere alcun ulteriore esame di abilitazione. L’abilitazione si intende riconosciuta anche a chi ha già conseguito il titolo (Vecchio o Nuovo ordinamento), prima dell’entrata in vigore della Legge.
Il Pedagogista è un professionista laureato Magistrale o di II livello (Laurea Triennale L-19 + Laurea Magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93) con almeno 5 anni di formazione universitaria di tipo multidisciplinare, che solitamente comprende le materie umanistiche e sociali quali: la pedagogia stessa, la psicologia, l'antropologia, la sociologia, la metodologia della ricerca sociale ed educativa, la filosofia, la storia e alcune discipline mediche. È un professionista di livello apicale con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, gestione, coordinamento dei servizi, intervento, supervisione e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socioassistenziale e socioeducativo, sia nel comparto sociosanitario con riguardo agli aspetti socioeducativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
La formazione del Pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF E QEQ).


Chi non è in possesso dei titoli accademici afferenti alla professione di Pedagogista può definirsi Pedagogista?
No, in quanto può incorrere in pubblicità ingannevole e abuso di titolo accademico suscettibile di denuncia, ad esclusione dei professori universitari in ambito pedagogico.


Coloro che non posseggono un titolo accademico afferente alla professione di Pedagogista possono partecipare ad un concorso pubblico per Pedagogista?
No, in nessun caso.


Coloro che non posseggono un titolo accademico afferente alla professione di Pedagogista, ma hanno conseguito una specializzazione in ambito pedagogico (Pedagogia Clinica, Pedagogia Giuridica, Consulenza Pedagogica, …) possono definirsi Pedagogisti?
No, in nessun caso, perché specialista in pedagogia clinica, in pedagogia giuridica, in consulenza pedagogica, … sono caratterizzazioni associabili solo al Pedagogista, professionista abilitato esclusivamente dal titolo accademico. Anche chi non possiede un titolo accademico afferente alla professione di Pedagogista si può specializzare per avere competenze ulteriormente spendibili, il cui riconoscimento è, tuttavia, discrezionale da parte di chi valuta il titolo finale o l’esperienza formativa aggiuntiva.


Chi è l’Educatore Professionale Socio-Pedagogico? Cosa fa?

L’Educatore Professionale Socio-Pedagogico è il professionista dell'educazione e della formazione dell'uomo che opera in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, con l’utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione. È un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l’uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione di interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della loro vita, nonché con attività di consulenza educativa, di didattica, di ricerca e di sperimentazione. L'Educatore Professionale Socio-Pedagogico svolge le proprie attività professionali, nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla Legge 328/2000 e riguardanti: famiglie,
minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi, disabili, servizi culturali, ricreativi, sportivi, servizi di educazione ambientale.)Svolge, inoltre, anche attività di animatore socio-educativo. Ulteriori ambiti occupazionali sono le attività professionali di formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, convitti, semiconvitti ed educandati in qualità di personale educativo, nei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e per la preadolescenza.
La qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico è attribuita con Laurea Triennale L-19 in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a norma della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 595 e, in via transitoria, secondo quanto stabilito dai commi 597 e 598 della medesima legge. Per operare come Educatori nei Servizi Educativi per l'Infanzia, la qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico deve ricomprendere, ai sensi del combinato disposto dal DL 65/2017 e della Legge 205/2017, anche i crediti formativi universitari utili all'acquisizione della qualifica di Educatore dei Servizi Educativi per l'Infanzia.
L’Educatore Professionale Socio-Pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6º livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF o QEQ).
Ai sensi della Legge 4/2013, la professione di Educatore Professionale Socio-Pedagogico rientra nelle professioni non organizzate in Ordini o Collegi.


Chi è l’Educatore Professionale Socio-Sanitario? Cosa fa?

L'Educatore Professionale Socio-Sanitario (o semplicemente Educatore Professionale, abbreviato EP) è, in Italia, una figura professionale che appartiene al novero delle professioni sanitarie della riabilitazione (SNT/02) che si occupa dell'attuazione di progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico all'interno di un'équipe multidisciplinare.
La figura dell'Educatore Professionale con funzioni socio-sanitarie è stata individuata in Italia dal Decreto del Ministero della Sanità, 8 ottobre 1998, n. 520 come un «operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana (art. 1)».
La Legge 205/2017, art. 1 commi 594-601, ha introdotto la distinzione tra Educatore Professionale Socio-Pedagogico (che fa riferimento al percorso universitario triennale di Scienze dell'Educazione e della Formazione, L-19) ed Educatore Professionale Socio-Sanitario. Quest'ultimo (comma 596) fa riferimento alla facoltà di Medicina e Chirurgia, e rientra tra le professioni sanitarie della riabilitazione SNT/02. Permane tuttavia una certa "incertezza interpretativa dell’impiego delle due figure", dato che i due profili professionali appaiono talora "sovrapposti negli ambiti d’intervento".
Il Decreto ministeriale 13 marzo 2018 ha istituito l'"Albo della professione sanitaria di Educatore professionale" (art. 1).
Come membro di una équipe multiprofessionale, l'operatore è impegnato nell'integrazione dei bisogni sanitari e di quelli sociali delle persone con patologie o interessate da qualsiasi altro disagio in un'ottica bio-psico-sociale. Le aree d'intervento dell'educatore professionale sono le seguenti: minori, anziani, disabilità, salute mentale, dipendenze, marginalità sociale.
L'abilitazione all’esercizio della professione di Educatore Professionale Socio-Sanitario, si ottiene attraverso il conseguimento della Laurea Triennale ad accesso programmato, come per tutte le professioni sanitarie (L-SNT/02), ed il relativo esame di abilitazione alla professione. Dopo la Laurea Triennale è possibile proseguire gli studi con la Laurea Magistrale LM/SNT2 in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie che consente l'accesso alle qualifiche dirigenziali. Ulteriori possibilità di proseguimento degli studi sono i master o altri corsi. Anche l’Educatore Professionale Socio-Sanitario è inquadrato al 6º livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF o QEQ).


Il Pedagogista e l’Educatore Professionale Socio-Pedagogico sono professionisti della salute?

Nel comma 517 della Legge 145/2018 si precisa che l’Educatore Professionale Socio-Pedagogico e il Pedagogista possono svolgere la loro attività anche nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti Socio-Educativi. Pertanto, l’Educatore Professionale Socio-Pedagogico e il Pedagogista sono definibili professionisti della salute, posto altresì che i concetti di salute e sanità sono necessariamente da differenziarsi. Salute è secondo lo statuto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), redatto nel 1948, «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia». Il concetto, col tempo, si è ovviamente evoluto: oggi per salute si intendono generalmente le condizioni della popolazione di un Paese o di una comunità in un dato anno. Per questo, essa viene misurata con l’aspettativa di vita e le sue principali determinanti sono lo stile di vita, le condizioni socio-economiche, il genoma, la cultura, l’ambiente e i servizi sanitari. La sanità, invece, secondo Charles-Edward Amory Winslow, celebre accademico americano dell’MIT di Boston e poi fondatore nel 1915 a Yale del dipartimento di Sanità Pubblica, «è la scienza e l’arte di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere salute fisica e mentale ed efficienza». Oggi per sanità si intende l’insieme delle regole e delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dedicate alla tutela della salute.


Chi è il Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica? Cosa fa?
La Pedagogia Clinica è una disciplina pedagogica in aiuto alla persona, che trova in tecniche e metodologie proprie le risposte necessarie al vasto panorama dei bisogni educativi dell'individuo. La Pedagogia Clinica si interessa di studiare, approfondire e rinnovare metodi educativi finalizzati ad aiutare il singolo individuo e il gruppo a crescere in senso armonico, per raggiungere nuovi equilibri e nuove disponibilità allo scambio con gli altri.
Ad essere diversi per il Pedagogista e lo Specialista in Pedagogia Clinica non sono i terreni d’azione: operano negli stessi campi, contesti, situazioni. Cambia la declinazione del “fare pedagogico”, l’assetto, che per lo Specialista in Pedagogia Clinica non è un assetto intellettualistico, culturale, orientato da modelli e centrato sui contesti, ma è un assetto empirico-ermeneutico, differenziale, centrato sulle singolarità e sui loro apprendimenti e cambiamenti. Il Pedagogista Specialista in Pedagogia Clinica non si rivolge, a tal proposito, alla patologia e al malato, ma alla persona che vive con disagio i cambiamenti che deve affrontare nel corso della sua vita. Il termine “clinico” conserva l’originario significato di cura (inglese “to care” = italiano “prendersi cura”), e viene quindi applicato indipendentemente da un’eventuale “patologia” della persona. Egli effettua “diagnosi”, intesa come modalità di conoscenza dell’altro che si riferisce all’individuazione delle potenzialità, abilità e disponibilità e delle aree di “educabilità” della persona. Dia-gnosi vuol dire, etimologicamente, conoscenza attraverso. Un Pedagogista, a maggior ragione uno Specialista in Pedagogia Clinica, può fare diagnosi attraverso strumenti
propri (osservazione clinica in situazione diretta, raccolta dati tramite narrazione autobiografica, colloquio pedagogico-clinico, esame funzionale delle competenze della persona), una diagnosi che è meglio qualificare come Valutazione Pedagogica, al fine di evitare fraintendimenti con la diagnosi svolta in ambito sanitario, che ha tutt’altra valenza. La Valutazione Pedagogica si attua secondo un’ottica di conoscenza globale e non di definizione classificatoria, né identificazione del deficit. Lo Specialista in Pedagogia Clinica, infatti, lontano da un criterio di sanitarizzazione della persona, implementa il suo agire professionale non tanto in una dimensione di accompagnamento alla crescita, quanto di facilitazione del benessere. A partire da un disagio, da una difficoltà, egli facilita l’autoapprendimento delle modalità per far fronte alla situazione problematica e stabilire un nuovo equilibrio. Lo Specialista in Pedagogia Clinica è un professionista che rivolge il suo servizio e le sue prestazioni attraverso un’attività professionale “non organizzata in Ordini o Collegi, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o Elenchi ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. Egli svolge la sua professione nell’ambito del sistema delle relazioni di aiuto alla persona di ogni età ed in ogni situazione di disagio, che affronterà nell’ambito delle sue competenze professionali specifiche e secondo quanto consentito e previsto dalla Legge vigente. Non è un medico e non è uno psicologo, non attua un modello sanitario e non cura le malattie, ma, a differenza degli approcci tipici delle professioni sanitarie, si occupa dell’individuo nella sua interezza e nella sua totalità, individua, valorizza, amplifica e sviluppa, pedagogicamente, ogni potenzialità dell’individuo finalizzata al superamento del disagio in cui versa. Non cerca i tratti patologici ma ne tiene conto, rintraccia la sanità dell’individuo e la valorizza attraverso un attento percorso educativo e/o rieducativo al benessere personale e collettivo (peculiarità proprie del Pedagogista come esperto dei processi formativi, educativi e degli apprendimenti) in ambito familiare, coniugale, extra familiare, socio-sanitario, socio-educativo, forense, etc. Lo Specialista in Pedagogia Clinica promuove il cambiamento attraverso l’apprendimento e l’organizzazione di percorsi di crescita specifici ed individualizzati. Conosce la psicologia per la quale è stato formato in ambito universitario e ad essa coniuga il sapere pedagogico proprio e specifico del suo percorso di studio accademico. Possiede le conoscenze necessarie a collaborare anche con altri professionisti trattando ogni caso come “singolare” ed “individuale”, seppur in una logica multisistemica.


Chi è il Pedagogista, Specialista in Pedagogia Giuridica? Cosa fa?
La componente pedagogica occupa uno posto notevole in tutti i contesti lavorativi in cui si opera per la costruzione di percorsi a supporto della persona. Questa rilevanza non può non spiccare nei settori in cui l’azione assume una indispensabile prerogativa giuridica, sia in ambito civile che penale. Coniugi in conflitto per l’educazione dei figli, genitori separati e divorziati, minori in affido o in adozione, abusati e vittime della violenza dei coetanei e degli adulti, violenza sulle donne, vittime e artefici di stalking, maltrattamento su anziani e disabili, autori di reato e di comportamenti devianti, sono solo alcune delle casistiche di un ampio e articolato universo che ha bisogno di giustizia e legalità, ma anche di interventi concreti e competenti, diretti alla strutturazione di nuovi progetti di vita e di benessere. Il Pedagogista, Specialista in Pedagogia Giuridica, può svolgere il proprio ruolo di consulenza in ambito professionale in piena autonomia ovvero come Consulente Tecnico di Parte (CTP) e
Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) rispettivamente individuato dalla “parte” interessata ovvero nominato dal Tribunale di riferimento. Egli è, quindi, di ausilio al Giudice, o alla “parte”, in diversi casi di indagine e di conflitto intra ed extra familiare. Il Pedagogista, Specialista in Pedagogia Giuridica, può, inoltre essere nominato ed esercitare la funzione di Magistrato Onorario (Giudice o Consigliere) della corte ordinaria o d’appello, adulti o minori. Egli può, infine, lavorare come Educatore Penitenziario (funzionario della professionalità giuridico-pedagogica) e come Educatore Extra penitenziario. Per ciascuna delle cinque modalità di ingresso del Pedagogista al mondo giuridico suddette, c’è un profilo definito da ruoli e funzioni ben precise e ciascun ruolo ha un rapporto contrattuale sottostante. All’incarico di Magistrato Onorario si arriva tramite partecipazione a bando indetto da Consiglio Superiore della Magistratura e la retribuzione consta di un rimborso forfettario. Il Consulente Tecnico d’Ufficio è un tecnico ausiliario del Giudice, deve essere in possesso di determinate competenze tecniche e professionali, iscritto in un’associazione professionale della sua categoria ed iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice; la sua retribuzione avviene secondo tabelle ministeriali. Il Consulente Tecnico di Parte è un Libero Professionista e ha un contratto diretto con il cliente, il quale gli corrisponde una parcella pattuita. L’Educatore Penitenziarlo deve partecipare ad un bando indetto dal Ministero di Giustizia e viene retribuito secondo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. L’Educatore Extra penitenziario opera come Libero Professionista o per conto di una Cooperativa e gli viene corrisposta, rispettivamente, o una parcella dal cliente oppure una retribuzione secondo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.


Chi è il Pedagogista, Specialista in Consulenza pedagogica? Cosa fa?

La Consulenza Pedagogica è un’attività pressoché imprescindibile nella professione del Pedagogista, ma può supportare anche professionisti di altri settori dei servizi alla persona, in quanto essa si configura come una relazione di aiuto. Oggi si parla molto di Counseling. Il Counseling nasce in contesto psicologico e mantiene una dimensione di analisi dell’individualità. La Consulenza Pedagogica è altro, essa pone lo sguardo alla persona nel contesto. Il Pedagogista, Specialista in Consulenza Pedagogica è una figura professionale che sa accompagnare e aiutare la persona nella strutturazione di progetti educativi che diano risposta alle sue peculiari necessità, nell’ambiente in cui vive (famiglia, gruppi), in cui apprende (scuola, altre agenzie formative) e in cui lavora (istituzioni, enti, aziende). Attenzione! La Consulenza Pedagogica è un parere professionale, rilasciato su richiesta di una committenza, inerente tematiche educative, da un Pedagogista, preferibilmente Specialista in Consulenza Pedagogica, all’interno di una cornice educativa.
L'ambito entro cui si sviluppa il colloquio pedagogico di consulenza è quello della relazione di aiuto. La Consulenza Pedagogica è fondata su fondamenti scientifici e può essere erogata in acuto (problematica già in atto) o in forma preventiva (empowerment).
Lo Specialista in Consulenza Pedagogica può offrire servizi di Consulenza individuale ad adulti o minori, alla coppia, ai genitori, a bambini e adolescenti, alla scuola e per gli apprendimenti, per l’orientamento del proprio percorso di vita, ad agenzie formative, enti, aziende, istituzioni che ne facciano richiesta.
Lo Specialista in Consulenza Pedagogica agisce secondo una posizione fiscale (libero professionista, prestazione occasionale o lavoratore subordinato), in una sede legale, in base a determinate modalità operative, con l’utilizzo della documentazione appropriata (modulistica privacy e consenso informato all’intervento) e fornendo i suoi recapiti professionali al cliente.
La Consulenza Pedagogica si organizza declinandosi in: primo contatto telefonico, colloquio di conoscenza, colloquio di presa in carico, anamnesi e numero pattuito di colloqui di Consulenza.
Lo Specialista in Consulenza Pedagogica deve avere competenze relative alle tecniche di colloquio, alla progettazione, al testing professionale consentito, alla pratica specifica in ambito socio-pedagogico ed educativo, nonché aver acquisito life skills emotive, relazionali, cognitive necessarie ad esercitare la professione in questione.


Chi è lo Psicopedagogista?
In Italia, allo stato dei fatti, la figura dello Psicopedagogista non esiste, né a livello di formazione universitaria né a livello legale.
Tuttavia, nel Decreto n. 182 del 29 dicembre 2020 - “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, emanato dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il MISE, viene richiamata, all’art. 3 punto 5, la figura dello Psicopedagogista. Un profilo introdotto a più riprese nel corso degli anni, dapprima con la Legge n. 517/1977 che istituiva i servizi scolastici di integrazione specialistica psico-pedagogica per alunni con handicap e, in seguito, dalle Circolari Ministeriali n. 167/78 e n. 158/79. L’esercizio delle sue funzioni comprendeva collaborazioni sinergiche con altri docenti per affrontare i fenomeni di “disadattamento” scolastico, programmare misure di interventi educativi individualizzati e favorire la piena integrazione dei servizi socio-sanitari esterni alla struttura scolastica. Il ricorso allo Psicopedagogista avveniva, secondo quanto previsto dalla Legge 428/882, mediante ricognizione del personale docente interno alla scuola in possesso di specifici requisiti.
I titoli di studio richiesti dall’Ordinanza Ministeriale n. 282/89 comprendevano la laurea in Psicologia o Pedagogia con indirizzo psicologico, specializzazione in Psicologia o Psicopedagogia, dottorato in materia psicologica o pedagogica. Il presupposto di base che sosteneva una tale scelta di indirizzo curriculare per la selezione di docenti aventi «particolare competenza per affrontare i problemi psicopedagogici dell’età evolutiva», è da ricondursi alla cornice storico-normativa di quegli anni. La nascita delle Facoltà ex Magistero, infatti, era stata concepita quale luogo di formazione privilegiato per i futuri docenti della scuola pubblica. A fronte delle nuove riforme dei cicli di studio, i corsi di laurea in Lettere, Psicologia e Sociologia, acquisiscono piena autonoma, preparando a profili professionali specifici e regolamentati dalla legge dello Stato.
Il dibattito epistemologico, avviato nel panorama delle Scienze dell’Educazione tra gli anni Ottanta e Novanta, ha mantenuto vivo l’interesse verso la natura sistemica dell’esperienza educativa, influenzando gli obiettivi formativi e l’organizzazione dei piani di studio dei laureati in Pedagogia. Ad oggi, infatti, i corsi di laurea pedagogici si distinguono da quelli in Psicologia, per la loro vocazione interdisciplinare tale da consentire, ai pedagogisti, di rispondere efficacemente alle istanze e ai bisogni formativi rilevati nella comunità scolastica, contestualizzandoli in una dimensione di complessità multifattoriale, interdipendente ed integrata.
La normativa vigente ha implicitamente modificato i requisiti di accesso all’esercizio di attività pedagogiche e psicologiche. Sia il Pedagogista che lo Psicologo, infatti, sono professioni riconosciute dalla legge e soggette a precise limitazioni per il loro esercizio, tra cui il possesso di un diploma di laurea abilitante per il primo e il superamento di un esame di stato per l’accesso all’ordine per il secondo.
Pertanto, onde destare inutili disorientamenti e contenziosi legali, è fondamentale l’intervento del Ministero dell’Istruzione per chiosare con urgenza, a mezzo di nota integrativa, quali siano i requisiti e i titoli di studio minimi previsti per il ruolo di Psicopedagogista, visto il sopra citato provvedimento ufficiale adottato dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 182/2020. Titoli di studio e requisiti, in coerenza con l’attuale quadro normativo, dovranno rinviare a due categorie
professionali distinte: il laureato in Pedagogia e il laureato in Psicologia in possesso di almeno 24 CFU in discipline di area pedagogica, poiché attualmente diversi corsi di studio erogati dai Dipartimenti di Psicologia non prevedono affatto insegnamenti curriculari obbligatori in Pedagogia.


Con la Laurea Triennale L-19 si può lavorare nei Nidi?
Il problema è sorto a causa del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) entrata in vigore il 31/05/2017, il quale nell’articolo 4, comma 1, punto e), e nel successivo articolo 14, comma 3 stabilisce i titoli di studio idonei per essere Educatrice di Nido d’infanzia e altri Servizi per l'Infanzia a partire dall’anno educativo 2019/2020, indicando esplicitamente:
- Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19) con “indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia”;
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, “integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università”.
Paradossalmente, chi ha conseguito un diploma di studio o altro titolo nell’intervallo tra il 31/05/2017 e la data di avvio dell’anno scolastico 2019/2020, per accedere alla professione di Educatore nei servizi per l’infanzia si è trovato nella obbligatorietà di iscriversi ad una Università per conseguire una delle due lauree previste dal D. Lgs. 65/2017 a partire da settembre 2019.
Il Decreto Ministeriale n. 378 del 9 maggio 2018 e relativa Circolare Interpretativa del 08/08/2018, che riporta il parere dell’Ufficio Legislativo del MIUR, rimedia al problema generato dal D. Lgs. 65/17 dalla data di entrata in vigore fino all'avvio dell'anno scolastico 2019-20, e considera anche il problema di chi si è laureato in L-19 "generica", cioè non ad indirizzo specifico per i servizi educativi all'infanzia.
La Circolare ribadisce che “Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.”
Tracciando un sunto finale, dunque, prima del 31/05/2017 sono validi e continuano ad aver valore i titoli già previsti nelle leggi regionali esistenti a quella data; dopo, sono necessarie le due lauree ad indirizzo specifico.


Gli educatori che già lavorano ma sono privi della Laurea L-19, dall’entrata in vigore della Legge 205/2017, art. 1 commi 594-601, perdono il loro posto di lavoro?
No, la Legge non ha valore retroattivo. Chi lavora non perde il suo impiego. Ma vi sono alcune gradualità legate all’anzianità di servizio e ai titoli ai commi 597 e 598 e si prevedono due possibilità. A) Chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l’esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. B) Può acquisire la qualifica di Educatore Socio-Pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle Università (non frequentare corsi che promettono il titolo, al di fuori delle università!): - chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; - chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; - chi è in possesso di diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un Istituto Magistrale o da una scuola magistrale.
Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli Educatori Socio-Sanitari o Socio-Pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi (documentati con autocertificazione); possono cioè continuare a svolgere il lavoro nel medesimo servizio, o ente anche senza Laurea, ma se decidessero di farsi assumere da altro ente sarà richiesta la Laurea.


L’acquisizione dei 60 CFU è obbligatoria?
No. I 60 CFU sono un’opportunità e una sicurezza, ma non sono obbligatori. Possono essere utili per chi pensa di cambiare lavoro o città e preferisce assicurarsi la qualifica di Educatore, e va sottolineato che si tratta di una qualifica (conseguita annualmente) e non di una Laurea. I 60 CFU sono conseguibili in un anno a scelta entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge e saranno ripetuti per tre anni consecutivi a partire dall’anno accademico 2018-19.


Esiste un Albo per le professioni di Pedagogista e di Educatore Professionale Socio-Pedagogico?
Nel comma 594 della Legge 507/2017 leggiamo che «ai sensi della Legge del 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di Pedagogista e di Educatore Professionale Socio-Pedagogico sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi». Le due figure potranno essere normate ai sensi della Legge 4 del 2013, fermo restando la possibilità di iscriversi ad associazioni di categoria professionali. Dunque, ad oggi, non esiste un Albo per le professioni di Pedagogista e di Educatore professionale Socio-Pedagogico. Le associazioni di categoria professionali stilano, però, elenchi dei soci Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio-Pedagogici.

 

Esiste un codice ATECO dedicato per i Pedagogisti e gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici che lavorano in libera professione?
Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio-Pedagogici non hanno un proprio codice ATECO che ne definisca il profilo.
Ci si deve "accontentare" di alcuni codici generici che descrivono talune funzioni svolte a livello professionale, anche se inadeguate per descrivere profili professionali pedagogici ed educativi.


Nello specifico:
- 96.09.09 “Altre attività di servizi per la persona”
Descrizione:
- attività di astrologi e spiritisti
- servizi di ricerca genealogica
- servizi di lustrascarpe, addetti al parcheggio di automobili eccetera
- gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave funzionanti a moneta)
- assistenza bagnanti (bagnini)
- servizi domestici svolti da lavoratori autonomi
- 74.90.99 “Altre attività professionali NCA”
Descrizione:
- attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono ESCLUSE le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo)
- attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso
- attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria eccetera)
- attività dei periti calligrafici, sommelier eccetera
- agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie eccetera dei propri clienti
- servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
- gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze eccetera
- attività degli archeologi


I Pedagogisti e gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici che lavorano in libera professione devono avere una polizza assicurativa?

L’art. 5 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137 prevede che esclusivamente i professionisti iscritti ad un Albo siano tenuti a stipulare idonea assicurazione di RC professionale a copertura dei possibili danni derivanti dall’esercizio dell’attività.
Quindi vige l’obbligo per quanto concerne gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici iscritti alle liste speciali e gli Educatori Professionali Socio-Sanitari.
Rimangono esclusi dall’obbligo gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici non iscritti alle liste speciali e i Pedagogisti.
Tuttavia, si consiglia comunque di provvedere alla stipula di una RCT professionale, per tutelarsi sia legalmente, che strumentalmente.
Circa il tipo di polizza assicurativa, basta inserire online, in qualsiasi motore, la chiave di ricerca “RC professionale Pedagogista”.
Si riporta qualche link, giusto delle prime proposte che compaiono:
- https://www.myassicurazione.it/assicurazione-rc-professionale/polizza-pedagogista.aspx
- https://www.rcpolizza.it/assicurazione-rc-professionale-medico/pedagogista
- https://www.polizzamigliore.it/polizze-professionali/assicurazione-pedagogista.aspx
- https://www.polizzassicurazione.it/professionisti/polizza-pedagogista.aspx
Si consiglia di tenere una copertura per le spese legali piuttosto elevata. La discriminante è poi, in definitiva, esclusivamente il costo finale che viene proposto.


Esiste un tariffario per i Pedagogisti e gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici che lavorano in libera professione? - in aggiornamento


Quale inquadramento contrattuale spetta ai Pedagogisti e agli Educatori Professionali Socio-Pedagogici che svolgono un lavoro dipendente?
Partiamo precisando che un inquadramento contrattuale è il ruolo attribuito al dipendente, ossia l’indicazione specifica delle mansioni che andrà a svolgere, dei compiti e del ruolo assegnati all’interno dell’azienda, nonché la retribuzione che gli spetta: a ogni ruolo e responsabilità spetta un trattamento economico differente. Più alto è il livello, maggiori sono le responsabilità che si hanno nell’ente e maggiore è lo stipendio.
Premettiamo che non esiste un contratto di lavoro, ma ne esistono molteplici, nazionali, decisi sulla base della struttura dell’ente e delle sue funzioni.
Il CCNL delle Cooperative sociali è quello che, numericamente, interessa il maggior numero di Pedagogisti e di Educatori Professionali Socio-Pedagogici.
Il CCNL delle Cooperative sociali è stato rinnovato il 28 marzo 2019.
Clicca qui per vedere gli inquadramenti nel dettaglio.


Quali sono i livelli di accesso ai test per i Pedagogisti e per gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici.

 

f.a.q

Come visibile dalla tabella di accesso ai test di Giunti Psychometrics, i Pedagogisti possono godere di un livello di accesso A, assimilando con ciò gli insegnanti in attualità di servizio e equiparandosi agli insegnanti specializzati in sostegno.
Mente gli Educatori, siano essi Socio-Pedagogici o Socio-Sanitari, si allocano al livello B.
Motivo? Le procedure di testing sono, da sempre, appannaggio delle professioni sanitarie. Psicologici, Neuropsichiatri Infantili e Psichiatri in primis. Ciò fa sì che, in virtù del Decreto Ministero Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (in GU 28 aprile1999, n. 98), che istituisce la figura dell’Educatore Professionale Socio-Sanitario (attualmente SNT/2), tutti gli Educatori siano equiparati ad un profilo sanitario, questo solo per quanto concerne l’accesso agli strumenti testistici.
Di fatto ciò comporta il paradosso che un laureato triennale in Scienze dell’Educazione o un laureato quadriennale V.O. possano accedere ad un livello superiore. I Pedagogisti, almeno in questa nomenclatura, risultano più affini agli insegnanti, siano essi specializzati o meno.
Discorso a parte valeva per i Pedagogisti Specialisti in Pedagogia Clinica, a cui era riconosciuta - per l’appunto - una maggiore formazione in ambito clinico. Tuttavia, sono stati variati i livelli di acceso ai test di Giunti Psychometrics e gli Specialisti in Pedagogia Clinica, che prima erano nel livello B, ora sono da assimilarsi ai Pedagogisti non Specialisti nel livello A.
Per quanto riguarda la testistica edita dal Centro Studi Erickson, bisogna attenersi a quanto indicato nei destinatari dei test, così come per altre case editrici che producono materiale testistico.
Se all’acquisto di un test non sono indicati codici specifici, l’acquisto e l’accesso ad essi sono liberi.


Accreditamento MIUR di Enti esterni al mondo della scuola e Riconoscimento dei percorsi formativi?

Un Ente esterno al mondo della scuola accreditato MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) è, per l’appunto, un soggetto esterno al mondo della scuola cui il MIUR riconosce la possibilità di offrire formazione per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Un percorso formativo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione è un percorso formativo erogato da un Ente Accreditato MIUR (nella sua sede didattica centrale o in altre sue sedi didattiche dislocate sul territorio nazionale) oppure un percorso formativo per cui si è fatta domanda presso il MIUR di riconoscimento come singola iniziativa.
Si precisa che le Scuole Statali, che sono Pubblica Amministrazione, sono Enti automaticamente accreditati dal MIUR per la formazione del personale scolastico.
Per saperne di più, clicca qui.


Diploma di specializzazione e Attestato di qualifica professionale?

Il Diploma di specializzazione si consegue successivamente alla Laurea, al termine di un percorso di studi di almeno 1500 ore, identificabile in un Master - di rango pubblico o privato - generalmente volto alla formazione di specialisti nei vari rami dell'esercizio professionale, e dopo la discussione di una tesi di specializzazione.
L’Attestato di qualifica professionale si consegue al termine di un percorso formativo post-Diploma/Laurea di almeno 750 ore, identificabile in un Corso di Perfezionamento - di rango pubblico o privato - e dopo il superamento di un esame finale che riconosce le competenze e le conoscenze acquisite.